Molte sono le tipologie entro le quali, un proprietario può scegliere come impostare un contratto di affitto, formalmente definito come ‘contratto di locazione’ con il quale si stabiliscono regole e modalità che intercorrono tra lui ed il locatario che viene autorizzato ad occupare un bene immobiliare in cambio del pagamento di un canone. I contratti (indipendentemente dalla tipologia scelta) hanno natura consensuale dal momento che il Codice Civile ne disciplina solo il contenuto senza specificarne le specifiche contrattuali.
La legge 431/1998 ha abolito il contratto ad equo canone che imponeva i proprietari di praticare un canone mensile prestabilito per legge e, in sua sostituzione, ha formulato quattro tipologie:
– contratti di locazione a canone libero
– contratti di locazione a canone concordato
– contratti di locazione ad uso transitorio
– contratti di locazione a favore degli studenti universitari
Tutti i canoni, dal 1° gennaio 2014 non possono più essere saldati in contanti bensì devono essere effettuati con strumenti tracciabili, come bonifici o assegni.
Vediamone i dettagli.
Contratto di affitto a canone libero
Il contratto di affitto a canone libero è quello più diffuso e usato in quanto si rifà ad una libera contrattazione tra le parti, che determina l’importo del canone. Per i contratti residenziali, il contratto deve contemplare l’attestazione di abitabilità rilasciata dal Comune e la prestazione energetica (APE) . Non possono sfruttare questo contratto le case popolari, gli immobili di pregio, le case di villeggiatura per periodi transitori e le proprietà che non sono abitazioni come garage, box, cantine. Il periodo minino fissato per legge è di 4+4 anni con tacito rinnovo se non disdetto dall’inquilino sei mesi prima della scadenza.
Contratto di affitto a canone concordato
È un contratto d’affitto ad uso residenziale che determina che il canone debba essere fissato dall’accordo in essere tra i sindacati inquilini e l’associazione dei proprietari e la determinazione della sua durata. Questa tipologia di contratto può essere scelto solo nei Comuni con alta densità abitativa. La sua durata è 3+2 e, dopo il primo periodo, può essere stipulato un nuovo accordo o rinnovato lo stesso laddove non sia inviata disdetta entro sei mesi prima della sua scadenza.
Uso transitorio
È un contratto stipulato esclusivamente in alcuni casi, ovvero per esigenze temporanee non turistiche. Può durare da minimo uno ad un massimo di 18 mesi non rinnovabili e compilato secondo il modulo predisposto per legge.
Studenti universitari
Il contratto di affitto dedicato agli studenti universitari è un contratto ad uso transitorio con validità minima di sei mesi e massima di tre anni. Anche questo deve essere compilato secondo il modulo predisposto per legge. E’ possibile il suo rinnovo come la sua disdetta con tre mesi di preavviso.